Il riconoscimento giuridico della “comunicazione non verbale” attraverso l’eye-tracking arriva dal Tribunale di Venezia che ha rigettato l’istanza per la nomina dell’interprete per il malato di Sla.
Da un articolo del “Sole 24H”
“Dopo il lungo percorso di sensibilizzazione avviato dai notai negli ultimi anni, è finalmente arrivato il primo provvedimento giudiziario a favore dell’utilizzo del puntatore oculare da parte di un paziente affetto da Sclerosi laterale amiotrofica per comunicare, escludendo con fermezza la necessità della nomina di un interprete.
E’ quanto stabilito dal Tribunale di Venezia lo scorso 11 aprile, che ha sancito l’idoneità del puntatore in quanto le persone affette da questa malattia sono comunque in grado di comunicare razionalmente seppur attraverso un sintetizzatore che consente di tradurre gli impulsi oculari in parole scritte a video. I soggetti malati di Sla si trovano infatti nella piena capacità di esercitare i propri diritti, di qui il decreto di rigetto sulla base del principio che “non vi è alcun problema a comprendere il valore del significante e svelarne il significato”.
I notai si sono schierati in prima linea a favore dell’utilizzo di questo strumento cercando di rendere più semplice e veloce la partecipazione del malato alla contrattazione giuridica, attraverso un’interpretazione evolutiva della legge notarile che riconosca la “comunicazione non verbale” e renda quindi possibile l’espressione diretta delle proprie volontà negoziali, senza intermediari.
Non tutti i documenti hanno la stessa importanza e per questo l’ordinamento richiede, per alcune firme, l’intervento del notaio a cui affida l’incarico, ulteriore rispetto all’autenticazione, di accertarsi che chi firma abbia compreso il significato del documento e degli effetti giuridici che si producono. Il Puntatore oculare è uno strumento capace di far stipulare atti notarili anche a coloro che non possono comunicare a voce e che tramite questo strumento possono fare domande e formulare risposte al notaio che indaga così la loro volontà.
La firma è un diritto per chiunque, limitato fisicamente, conservi una piena capacità intellettiva ed è un diritto che deve poter essere esercitato personalmente e senza deleghe – commenta Arrigo Roveda, Presidente del Consiglio Notarile di Milano. “Il recente decreto spiana ulteriormente la strada per l’abbattimento delle barriere burocratiche affinché le persone affette da SLA, o con patologie simili, possano esercitare il loro diritto di comunicare grazie all’uso della tecnologia dell’eye-tracking per la firma digitale. Non è pensabile (ed antieconomico) però che si debba passare sempre dal notaio per esercitare un proprio diritto: i disabili hanno diritto alla stessa deburocratizzazione di ogni cittadino. Il diritto alla firma, per chi non riesce ad apporre una sottoscrizione autografa, deve essere garantito per ogni tipo di documento attraverso la firma digitale che oggi ha (o dovrebbe avere, se non si trovassero ostacoli nella pubblica amministrazione) lo stesso valore della firma autografa”.